A seguito dei passaggi normativi che hanno attribuito alle regioni le competenze in ambito edile si è venuta a verificare una notevole disparità di svolgimento del processo edilizio. Alcuni comuni hanno adottato in toto lo strumento di asseverazione da parte del tecnico di tutti i requisiti cogenti, spesso adottandoli in maniera virtuosa e senza accompagnarli con un regolamento edilizio che ne specifichi i casi e le relative applicazioni in maniera dettagliata, mentre altri comuni addirittura non li hanno adottati. E’ chiaro che il lavoro di studio che ad ogni pratica occorre esaminare ed applicare, diversifica notevolmente il valore della prestazione che viene svolta da pratica a pratica, ma soprattutto da comune a comune. Purtroppo però la tariffa nazionale dei geometri non prevede una diversificazione territoriale e le percentuali della progettazione che vengono utilizzate sono costanti in tutta Italia. L’unico modo che il professionista può utilizzare per compensare questa disparità è l’utilizzo dell’art. 60 a discrezione, che purtroppo rimane però l’articolo più aleatorio e facilmente contestabile da eventuali oppositori. Anche in questo caso torna molto utile la lettera d’incarico che, se riporta l’importo preventivo della prestazione, può essere strumento utile per procedere direttamente al decreto ingiuntivo, senza necessità di opinare la parcella.
Parcelle nazionali e norme locali. Non è un contrasto?
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