Di seguito l’articolo che permette di applicare una percentuale sugli onorari a percentuale di cui alle norme delle tariffe professionali dei geometri
estratto da Ministero di grazia e giustizia
D.M. 25-3-1966
Modifica della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 1966, n. 79.
ART 4. Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma degli artt. 21, 22, 23, 25 della tariffa indicata nel precedente art. 1, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli indicati, nonché gli eventuali compensi a vacazione di cui all’art. 31 della stessa tariffa ed all’art. 1, terzo comma, del presente decreto, in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.
In caso di disaccordo con il committente, la percentuale di tale “conglobamento” sarà determinata dal Consiglio del Collegio, sempre però entro il predetto limite massimo.