da un po’ è in atto una migrazione dei geometri che, per pagare un contributo pensionistico inferiore, “passano” ai periti edili.
si può ? non si può? e come si può fare …siamo in pieno dibattito.
sono stati fatti dei ricorsi al TAR …questi gli sviluppi…
Con Decreti n°212/2020 del TAR SICILIA , n°311/2020 del TAR PUGLIA e n°437/2020 del TAR CAMPANIA SONO STATI RIGETTATI I RICORSI DELLA CIPAG, CNG E COLLEGI TERRITORIALI DEI GEOMETRI CONTRO L’ORDINE DEI PERITI ED IL MIUR PER LE ABILITAZIONI DEI GEOMETRI CHE HANNO EFFETTUATO IL PASSAGGIO PER ESAMI DI ABILITAZIONE AI PERITI INDUSTRIALI SPEC EDILIZIA.
l’istanza cautelare è stata respinta con la seguente motivazione : …..non permette di cogliere nella fattispecie quel danno grave, irreparabile e attuale che giustifica la concessione della misura richiesta;
un documento: tar napoli
come al solito, le sentenze non andrebbero nemmeno lette …sono difficili da capire per i “non addetti ai lavori” e tremendamente specifiche.
quindi mi sono permesso di disturbare un avvocato per chiedere chiarimenti. riporto stralci di concetti …per fare ordine …o ulteriore confusione
…….Soltanto per precisare …… quelli pubblicati non sono sentenze ma decreti monocratici, almeno 3 ad oggi, che escludono la concessione della sospensiva dell’efficacia, richiesta da CNG, CIPAG e Collegi professionali locali, delle abilitazioni professionali, conseguite dagli aspiranti periti industriali in edilizia, da candidati presentati agli esami di Stato in possesso del diploma di geometra vecchio ordinamento.
Infatti, i TAR Puglia, sede di Bari, TAR Campania, sede di Napoli e TAR Sicilia, sede di Catania, univocamente non hanno ravvisato di accogliere la richiesta misura cautelare da parte degli enti esponenziali di Categoria della professione di Geometra.
….confido nella legittimità delle abilitazioni professionali, conseguite da tutti coloro che si sono presentati agli esami di Stato per conseguire l’abilitazione professionale alla libera professione di perito industriale in edilizia…
…d’altronde, il nuovo ordinamento dell’istruzione secondaria superiore permette al nuovo titolo di studio, il diploma di istruzione tecnica CAT, ad esempio, l’accesso indifferente alle professioni di geometra e di perito industriale in edilizia, come conferma la Tabella di confluenza D), allegata all’art. 8 comma 1 DPR n. 88/2010.
...peraltro, ad oggi, i diplomati geometri e periti edili con il vecchio ordinamento, precedente al DPR 88/2010, non possono più conseguire il nuovo diploma di istruzione tecnica CAT, in quanto già in possesso di un titolo di studio corrispondente.
credo che il percorso non sia ancora finito, e lo dico da persona che vorrebbe essere un Geometra, ma forse è un passo verso una futura migrazione.
quello che non ho capito bene in tutta questa vicenda è il problema praticantato. chi passa da geometra a perito deve rifare il praticantato da perito, avendo già svolto quello da geoemtra? …persone che sono migrate mi dicono di no …ma il fatto che qualcuno l’abbia fatto non vuole dire che si possa fare.
sono comunque forti e fondate le possibilità che non si debba rifare.