contribuzione minima e di solidarietà
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, sezione lavoro, la n°12695 del 9 maggio 2024, sembra finalmente aver aperto uno squarcio, un piccolo squarcio nel muro inossidabile eretto dalla stessa Corte con la “primigenia” sentenza del febbraio 2021, la n°4568, che ebbe a superare la precedente giurisprudenza affermata sempre da Cass. 5375 del 2019 e ad affermare “ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l’iscrizione all’albo professionale – essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”.
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