l’art. 7 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382. “Il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’ordine o collegio e propone all’approvazione dell’assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l’efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l’esercizio della professione a carico degli iscritti nell’albo.” Tale norma è ancora vigente. aspettando la riforma imposta, e non condivisa con l’iscritto, si deve quindi prevedere che sia da rispettare.
Gira in facebook un simpatico resoconto di alcune quote associative di collegi italiani. complimenti al geom Simone Gabbianelli per aver avuto la pazienza di farlo. spero che altri ti aiutino a completarla. si va dalle 380 di ravenna alle 130 di cosenza. Ma saranno legali? la maggior parte della quota associativa viene spesa per i dipendenti e per la sede, sempre più ampia per accogliere il malefico sistema d’istruzione. si dice siano servizi. a prescindere che i servizi non sono previsti nella norma, quindi sono illegali, non sono nemmeno proporzionati al reddito dell’iscritto, come invece i principi normativi italiani imporrebbero. poi ci sono problemi con gli incassi, non tanto a bologna, ma altrove pare sia un problema serio. i consigli di disciplina?
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