unico voto sulla scheda elettorale è legittimo

volevo informare prima delle elezioni tutti gli iscritti del mio collegio che, a differenza di quando ancora riportato nel nostro regolamento nazionale, votare un unico nominativo e non una lista, sulla scheda elettorale, era legittimo. io lo sapevo, ne ero certo, ma, per dare chiari riferimenti normativi, ho chiesto in giro. mi hanno dato alcuni riferimenti gli amici geomobilitati, in particolare un caro presidente. sono arrivato ai seguenti richiami e decisioni del cng D. 11/10/88 n°48 – D. 22/04/86 n°35 – R. 11/61 che vengono citati in calce ad vecchissimo testo privato tenuto come una reliquia. volendo approfondire e non trovando un regolamento locale e/o nazionale sulle votazioni di categoria, ho scritto una e-mail in data 26/11/18 al consiglio nazionale geometri chiedendo di avere copia ufficiale del richiamo e delle decisioni citate (forse avevo già scritto anche anni fa). oggi 23/01/19, non avendo ancora ricevuto risposte, ho telefonato al cng. arrivo dopo un paio di passaggi ad un signore che, molto impegnato, trova il tempo e, verbalmente, mi risponde, bontà sua, che gli elementi richiesti sono superati dalla sentenza della cassazione n°18047 del 04/08/2010. se mi rispondi per iscritto preferisco, comprendo che sia più importante la cassazione del consiglio, ma non comprendo il termine legale di “superata” nella fattispecie e, soprattutto, te le chiedo, dammele! esistono benché “superate”, quindi fammene copia, gentilmente.

comunque, se volete la sentenza la trovate in rete si tratta di un esposto di uno iscritto all’ordine dei farmacisti, io non la riporto integrale perché l’ho trovata con richiami a studi specifici e a raccolte private, non vorrei violare qualcosa. …che poi io non debba trovarla facilmente pubblicata dall’ente che l’ha emessa mi fa capire tanto sul concetto di trasparenza e libertà in italia e mi fa riflettere su tutti i soldi spesi per le digitalizzazioni.

riporto la parte importante:

In tema di elezioni vige il generale principio del favor voti, il quale
impone che la manifestazione della volontà, per come emerge dal corpo
della scheda elettorale, debba essere il più possibile conservata, a meno
che non sia violato l’indispensabile requisito di segretezza del voto,
oppure specifiche norme disciplinanti lo scrutinio prevedano la nullità
del voto espresso in maniera difforme da quella prevista. Ne consegue che
il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 2 (Norme sui Consigli degli
Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali), a norma del
quale “i componenti del Consiglio sono eletti dall’assemblea degli
iscritti nell’Albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di
schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da
eleggersi”, deve essere interpretato nel senso che la scheda conserva la
sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiore a
quello dei componenti da eleggere.