Comitato consultivo delle professioni Emilia Romagna

Il Comitato consultivo delle professioni è previsto dalla Legge regionale 14 del 2014. Fanno parte del Comitato rappresentanti di Confprofessioni Emilia-Romagna, del Comitato unitario professioni Emilia-Romagna, rappresentanti nominati nell’ambito del Tavolo regionale imprenditoria e rappresentanti nominati nell’ambito del Coordinamento Libere associazioni professionali. Il ruolo del Comitato è di formulare proposte in materia di nascita, sviluppo, ristrutturazione qualificazione, ricerca, competitività e internazionalizzazione delle imprese e delle professioni.

Legge regionale 14 del 2014

TITOLO IV
Disposizioni finali e norme finanziarie

Art. 22
Fusione di “ERVET S.p.A.” e “Nuova Quasco S.c.r.l.”

1. Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale, nonché di concorrere alla realizzazione delle attività di cui all’articolo 11, la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla fusione tra la società “ERVET S.p.A.” e “Nuova Quasco S.c.r.l.”. A tale scopo, nelle more dell’attuazione del procedimento di fusione, la Giunta regionale stabilisce con proprio atto, in conformità a quanto previsto dal codice civile, le linee generali nel rispetto delle quali le società “ERVET S.p.A.” e “Nuova Quasco S.c.r.l.” sono fuse per incorporazione della seconda nella prima. La società conserva la denominazione sociale di “ERVET S.p.A.”

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società costituita ai sensi del comma 1, che deve essere realizzata entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Fino alla costituzione della società derivante dalla fusione si applicano alle società “ERVET S.p.A.” e “Nuova Quasco S.c.r.l.” le disposizioni legislative previgenti all’entrata in vigore della presente legge.

3. Gli organi della società “Nuova Quasco S.c.r.l.” in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla conclusione della procedura di fusione per incorporazione di cui al comma 1.

Art. 23

1.

L’ articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell’Ente regionale per la valorizzazione economica del Territorio – Ervet Spa) è sostituito dal seguente:

“Art. 3
Oggetto

1. La partecipazione della Regione, che deve essere azionista di maggioranza, è subordinata alla condizione che lo Statuto della Società preveda che essa rivolga il suo impegno, senza fini di lucro, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, al supporto della Regione Emilia-Romagna nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, nei seguenti ambiti di iniziative:

a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell’Unione europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all’amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;

b) gestione di azioni della Regione presso le sedi dell’Unione europea, organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;

c) assistenza tecnica ai programmi o progetti dei fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo nonché di altri programmi per l’innovazione e la competitività;

d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti, all’assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi regionali in favore dell’insediamento;

e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:

1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e la qualificazione del territorio;

2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, nonché di metodologie per l’adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l’adozione e l’applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l’adozione di finanza di progetto;

f) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;

g) assistenza tecnica finalizzata a supportare l’attività di programmazione della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tecnico-scientifico all’individuazione, all’attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa su quelli istituiti dagli enti del sistema regionale.”.
Art. 25
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 6 e dall’articolo 18 della presente legge, per l’esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l’istituzione di appositi capitoli nell’ambito della Unità previsionale di base (UPB) 1.3.2.3.8300 – Programma regionale attività produttive, nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli della medesima UPB, del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 9, 12, 13, 15, 16 e 17 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, con riferimento alle UPB 1.3.2.3.8270 – Sviluppo e qualificazione dell’impresa artigiana, 1.5.2.2.20100 – Fondo sociale regionale, 1.6.1.2.22100 – Servizi educativi per l’infanzia, 1.3.2.3.8300 – Programma regionale attività produttive, 1.3.2.3.8230 – Promozione e qualificazione delle imprese, 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale, 1.3.2.2.7210 – Progetti di promozione del sistema produttivo regionale.

3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).