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Indagati i vertici del Ministero del Lavoro – i nostri controllori.

https://www.fanpage.it/politica/corruzione-al-ministero-del-lavoro-indagata-unalta-dirigente-e-il-patron-della-salernitana-danilo-iervolino/

30 OTTOBRE 2023

Corruzione al ministero del Lavoro: indagati un’alta dirigente e il patron della Salernitana Danilo Iervolino
Sono arrivate richieste di rinvio a giudizio per Danilo Iervolino – patron della Salernitana ed ex proprietario dell’Università telematica Pegaso – ma anche per figure di vertice del ministero del Lavoro.

E qui….

https://www.fnsi.it/napoli-inchiesta-per-corruzione-aggravata-in-7-rischiano-il-processo

Poi…

https://www.salernonotizie.it/2023/11/24/corruzione-gup-di-napoli-sposta-a-dicembre-decisione-su-rinvio-a-giudizio-di-iervolino/?fbclid=IwAR2aeoezAvRURykw-ltDTs7Hr2a71pZPK5dMyfu_oqpzU0Q_-80H2nXrlQs

Il gup del Tribunale di Napoli ha fatto slittare a dicembre la decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del presidente della SalernitanaDanilo Iervolino e di altre sei persone coinvolte in un’inchiesta per presunti casi di corruzione.

Il giudice, infatti, prima di pronunciarsi – come riporta attende la decisione della Cassazione (Sezioni Unite) sull’utilizzabilità delle intercettazioni – sollevata dai legali degli indagati – che arrivano dalla Procura di Catanzaro e sono legate ad altri reati.

Insieme al presidente della Salernitana rischiano il processo anche l’avvocato Francesco Fimmanò, suo legale di fiducia e presenza fissa all’Arechi e Mario Miele, componente del cda della Salernitana, oltre che il segretario generale del sindacato Cisal, Franco Cavallaro, il segretario generale del Ministero del Lavoro, Concetta FerrariFabia D’Andrea, all’epoca dei fatti vice capo di Gabinetto del ministro del Lavoro e Antonio Rossi, figlio della Ferrari.

Gli episodi di corruzione, secondo l’accusa, sarebbero stati in particolare commessi per ottenere il parere favorevole alla divisione del patronato Encal-Inpal in Encal-Cisal e Inpal conservandone però i vantaggi economici e patrimoniali.

Comitato consultivo delle professioni Emilia Romagna

Il Comitato consultivo delle professioni è previsto dalla Legge regionale 14 del 2014. Fanno parte del Comitato rappresentanti di Confprofessioni Emilia-Romagna, del Comitato unitario professioni Emilia-Romagna, rappresentanti nominati nell’ambito del Tavolo regionale imprenditoria e rappresentanti nominati nell’ambito del Coordinamento Libere associazioni professionali. Il ruolo del Comitato è di formulare proposte in materia di nascita, sviluppo, ristrutturazione qualificazione, ricerca, competitività e internazionalizzazione delle imprese e delle professioni.

Legge regionale 14 del 2014

TITOLO IV
Disposizioni finali e norme finanziarie

Art. 22
Fusione di “ERVET S.p.A.” e “Nuova Quasco S.c.r.l.”

1. Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale, nonché di concorrere alla realizzazione delle attività di cui all’articolo 11, la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla fusione tra la società “ERVET S.p.A.” e “Nuova Quasco S.c.r.l.”. A tale scopo, nelle more dell’attuazione del procedimento di fusione, la Giunta regionale stabilisce con proprio atto, in conformità a quanto previsto dal codice civile, le linee generali nel rispetto delle quali le società “ERVET S.p.A.” e “Nuova Quasco S.c.r.l.” sono fuse per incorporazione della seconda nella prima. La società conserva la denominazione sociale di “ERVET S.p.A.”

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società costituita ai sensi del comma 1, che deve essere realizzata entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Fino alla costituzione della società derivante dalla fusione si applicano alle società “ERVET S.p.A.” e “Nuova Quasco S.c.r.l.” le disposizioni legislative previgenti all’entrata in vigore della presente legge.

3. Gli organi della società “Nuova Quasco S.c.r.l.” in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla conclusione della procedura di fusione per incorporazione di cui al comma 1.

Art. 23

1.

L’ articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell’Ente regionale per la valorizzazione economica del Territorio – Ervet Spa) è sostituito dal seguente:

“Art. 3
Oggetto

1. La partecipazione della Regione, che deve essere azionista di maggioranza, è subordinata alla condizione che lo Statuto della Società preveda che essa rivolga il suo impegno, senza fini di lucro, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, al supporto della Regione Emilia-Romagna nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, nei seguenti ambiti di iniziative:

a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell’Unione europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all’amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;

b) gestione di azioni della Regione presso le sedi dell’Unione europea, organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;

c) assistenza tecnica ai programmi o progetti dei fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo nonché di altri programmi per l’innovazione e la competitività;

d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti, all’assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi regionali in favore dell’insediamento;

e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:

1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e la qualificazione del territorio;

2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, nonché di metodologie per l’adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l’adozione e l’applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l’adozione di finanza di progetto;

f) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;

g) assistenza tecnica finalizzata a supportare l’attività di programmazione della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tecnico-scientifico all’individuazione, all’attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa su quelli istituiti dagli enti del sistema regionale.”.
Art. 25
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 6 e dall’articolo 18 della presente legge, per l’esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l’istituzione di appositi capitoli nell’ambito della Unità previsionale di base (UPB) 1.3.2.3.8300 – Programma regionale attività produttive, nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli della medesima UPB, del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 9, 12, 13, 15, 16 e 17 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, con riferimento alle UPB 1.3.2.3.8270 – Sviluppo e qualificazione dell’impresa artigiana, 1.5.2.2.20100 – Fondo sociale regionale, 1.6.1.2.22100 – Servizi educativi per l’infanzia, 1.3.2.3.8300 – Programma regionale attività produttive, 1.3.2.3.8230 – Promozione e qualificazione delle imprese, 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale, 1.3.2.2.7210 – Progetti di promozione del sistema produttivo regionale.

3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Considerazione

quanto sia giusto rottamare i debiti io non lo so. preferisco soprassedere in questo momento non esprimendo mie opinioni. però… stavo considerando che se sei un iscritto alla casse privatistiche, non hai questo beneficio, invece concesso agli iscritti Inps, che poi si trovano nella bizzarra situazione che, i debiti Inps vengono saldati dallo stato con i soldi dei contribuenti, quindi anche degli iscritti alle casse privatistiche.

Inoltre …anche quando ci fu il COVID, i benefici dei fondi perduti di aiuto non furono goduti in egual maniera tra Inps e casse.

La pretesa impositiva della Cassa Geometri nei confronti del personale dipendente iscritto all’albo

Un articolo molto interessante in merito all’iscrizione obbligatoria alla cassa geometri che la stessa esegue d’ufficio per coloro che, benché iscritti all’INPS, vengono comunque considerati soggetti che potenzialmente potrebbero esercitare.

Meglio spiegato da Claudio Ponari della Trifirò e Partners

https://blog.trifiro.it/la-pretesa-impositiva-della-cassa-geometri-nei-confronti-del-personale-dipendente-iscritto-allalbo

Importante sentenza che stabilisce che gli Enti previdenziali sono soggetti agli obblighi di “pubblicazione dati”

Da semplice geometra, inesperto di diritto, ma esterrefatto dalla mancata trasparenza dei mondi ordinistici, desideroso di cambiamento, cerco di far rimbalzare on-line questa utilissima notizia….

Importante sentenza del Consiglio di Stato (Sentenza CDS n. 5089-2022) che stabilisce come gli Enti previdenziali, tra cui la Fondazione Enpam, siano da considerare soggetti privati solo formalmente e, pertanto, soggetti agli obblighi di “pubblicazione dati” sanciti dal D.Lgs. n.33/2013 e alla disciplina volta a garantire l’accesso civico agli utenti.
Il Dott. Picchi aveva richiesto, con istanza di accesso civico (ex D.Lgs. n.33\2013), la pubblicazione, sul sito istituzionale di Enpam, di una serie di documenti, in apposite sezioni trasparenza, così da garantire il controllo diretto, degli utenti, sulla gestione della Fondazione medesima. Il diniego esplicito della Fondazione ha costretto il Dott. Picchi a presentare ricorso al TAR del Lazio che, nel dare ragione al medico Picchi – e seguendo le tesi difensive promosse dall’Avv. Giovanni Mandoli (Lucca) – si esprime con i concetti che si sintetizzano di seguito:
– si è trattato di privatizzazione “formale” e non anche “sostanziale”, con rilievo soltanto organizzativo e gestionale e non anche di tipo funzionale;
– …ciò che rileva è infatti l’attività oggettivamente svolta e non la qualità del soggetto agente, ossia il mutamento della sua veste formale;
– …ai sensi dell’art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.509 del 1994: “Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto, riconosciute a favore della categoria dei lavoratori e professionisti, per le quali sono stati originariamente istituiti”;
– …detti enti …..sono comunque sottoposti alla vigilanza dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia;
… Dunque persistono chiari indici di matrice pubblica in senso sostanziale, del soggetto (Fondazione ENPAM), sì da ritenerlo ancora sottoposto agli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti sia dalla legge n. 241/90 (accesso agli atti) che dal decreto legislativo 33/2013 (c.d. accesso civico).
In precedenza, il Dott. Franco Picchi, aveva presentato Ricorso al Tar Lazio ed al Consiglio di Stato chiedendo l’accesso agli atti, nei confronti della Real Estate Advisory Group Spa e Idea Fimit SGR Spa, per ottenere la documentazione inerente la perizia redatta, per conto della Fondazione Enpam, sull’immobile sito in Roma, Via Del Serafico n. 121, acquistato successivamente dalla stessa Fondazione per svariati milioni di euro. Difatti ENPAM, con tale operazione, aveva fatto realizzare una consistente plusvalenza alla società Coedimo Srl. Anche in tal caso il Consiglio di Stato (sent. 696/2016) aveva dato ragione al medico lucchese stabilendo il principio fondamentale che “la legittimazione all’accesso civico debba essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano anche solamente idonei a spiegare effetti diretti o indiretti sull’interessato”. Alla luce di tale assunto anche un iscritto ad una Cassa previdenziale aveva un interesse legittimo e diretto tale da garantire l’accesso ai dati in merito a particolari e mirati investimenti sostenuti dall’Ente previdenziale medesimo. Ciò in quanto l’iscritto sarebbe stato fruitore di una futura pensione dipendente dall’andamento economico della stessa Cassa previdenziale.

Quindi oggi, grazie al dott. Picchi e alla cordata di medici da lui guidata, i veri appassionati professionisti italiani vedono riconosciuto, in maniera definitiva, ciò che sostenevano, con logica, da tempo: le fondazioni ordinistiche sono enti pubblici, come gli stessi enti che le hanno create, forse sbagliandone il fine.

Le azioni promosse dal Dott. Picchi sono state oggetto di interesse mediatico con due articoli del Sole 24Ore del 03/10/2015 e del 28/05/2016 e con l’intervista svolta dalla trasmissione Report mandata in onda nella puntata del 22/10/2018, dal 30esimo minuto.

Sperando di averlo compreso, ringrazio l’Avv. Giovanni Mandoli per le informazioni ricevute.

Andrea Savini geometra